| TESTO VIGENTE | PROPOSTA MODIFICA |
| ART. 1 Le elezioni per il Consiglio Direttivo, il Collegio dei Sindaci ed il Collegio dei Probiviri del CIRCOLO CULTURALE, RICREATIVO E SPORTIVO DEI DIPENDENTI DEL GRUPPO BNL “CCRS SUD GRUPPO BNL” (di seguito indicati come “gli Organi Associativi”) sono indette dal Presidente del Consiglio Direttivo ogni 4 (quattro) esercizi con “Avviso” che viene: • esposto almeno 30 (trenta) giorni lavorativi prima della data fissata per la loro elezione a cura del Consiglio Direttivo costituito ai sensi dell’articolo 13 dello Statuto nelle bacheche del Circolo e delle Sezioni Territoriali e • comunicato via mail tramite posta elettronica ai soci che hanno comunicato il loro indirizzo, con richiesta di risposta di avvenuta ricezione entro 5 giorni, ovvero • comunicato – entro 5 giorni dalla pubblicazione - a mezzo posta ordinaria presso il domicilio dei soci che non hanno provveduto a rispondere alla mail o che non hanno comunicato un indirizzo mail. Il Consiglio Direttivo, almeno 3 mesi prima della scadenza degli organi, con apposita delibera indice l’Assemblea dei Soci per la designazione del Comitato Elettorale e provvede a fissare la data di svolgimento delle elezioni. - |
ART. 1 Le elezioni per il Consiglio Direttivo, il Collegio dei Sindaci ed il Collegio dei Probiviri del CIRCOLO CULTURALE, RICREATIVO E SPORTIVO DEI DIPENDENTI DEL GRUPPO BNL “CCRS SUD GRUPPO BNL” (di seguito indicati come “gli Organi Associativi”) sono indette dal Presidente del Consiglio Direttivo ogni 4 (quattro) esercizi con “Avviso” che viene: • esposto almeno 30 (trenta) giorni lavorativi prima della data fissata per la loro elezione a cura del Consiglio Direttivo costituito ai sensi dell’articolo 13 dello Statuto nelle bacheche del Circolo e delle Sezioni Territoriali e • comunicato via mail tramite posta elettronica ai soci che hanno comunicato il loro indirizzo, con richiesta di risposta di avvenuta ricezione entro 5 giorni, ovvero • comunicato – entro 5 giorni dalla pubblicazione - a mezzo posta ordinaria presso il domicilio dei soci che non hanno provveduto a rispondere alla mail o che non hanno comunicato un indirizzo mail. Il Consiglio Direttivo, almeno 3 mesi prima della scadenza degli organi, con apposita delibera indice l’Assemblea dei Soci per la designazione del Comitato Elettorale e provvede a fissare la data di svolgimento delle elezioni. |
| ART. 2 L’Assemblea dei soci è convocata almeno due mesi prima della data di svolgimento delle elezioni. Essa designa, tra i Soci, i membri del Comitato Elettorale in numero di 7 (sette) membri e 7 (sette) supplenti. I componenti del Comitato Elettorale eleggono tra di loro un Presidente ed un Segretario. I componenti del Comitato Elettorale non possono proporre la propria candidatura alle cariche sociali. Il Comitato Elettorale si riunisce per il tempo strettamente necessario all’adempimento delle incombenze elettorali. |
ART. 2 L’Assemblea dei soci è convocata almeno due mesi prima della data di svolgimento delle elezioni. Essa designa, tra i Soci, i membri del Comitato Elettorale in numero di 7 (sette) membri e 7 (sette) supplenti. I componenti del Comitato Elettorale eleggono tra di loro un Presidente ed un Segretario. I componenti del Comitato Elettorale non possono proporre la propria candidatura alle cariche sociali. Il Comitato Elettorale si riunisce per il tempo strettamente necessario all’adempimento delle incombenze elettorali. |
| ART. 3 A norma dell’art. 12 dello Statuto del CCRS, hanno diritto di partecipare alle votazioni tutti i Soci del Circolo di cui all’art. 8 dello Statuto |
ART. 3 A norma dell’art. 12 dello Statuto del CCRS, hanno diritto di partecipare alle votazioni tutti i Soci del Circolo di cui all’art. 8 dello Statuto |
| ART. 4 Il Comitato Elettorale individua i locali nei quali dovranno svolgersi le operazioni di spoglio a cura del Comitato stesso, preferibilmente tra quelli posti a disposizione dal Circolo. |
ART. 4 Il Comitato Elettorale individua i locali nei quali dovranno svolgersi le operazioni di spoglio a cura del Comitato stesso, preferibilmente tra quelli posti a disposizione dal Circolo. |
| ART. 5 Le candidature agli Organi Associativi devono essere presentate al Comitato Elettorale. Non sono ammesse candidature singole ma queste devono essere presentate mediante lista/e bloccata/e, specifica per ciascun Organo Associativo, senza preferenze e rispettando in ogni caso l’alternanza di genere nell’ordine di presentazione. Le liste di candidati per l’elezione del Consiglio Direttivo sono ammesse a condizione che il numero complessivo dei candidati sia non inferiore a 6 nominativi e non superiore a 8 nominativi. Le liste di candidati per l’elezione del Collegio dei Sindaci sono ammesse a condizione che il numero complessivo dei candidati sia non inferiore a 3 nominativi e non superiore a 6 nominativi. Le liste di candidati per l’elezione del Collegio dei Probiviri sono ammesse a condizione che il numero complessivo dei candidati sia non inferiore a 3 nominativi. Ciascun Socio può candidarsi ad un solo Organo Associativo. |
ART. 5 Le candidature agli Organi Associativi devono essere presentate al Comitato Elettorale. Non sono ammesse candidature singole ma queste devono essere presentate mediante lista/e bloccata/e, specifica per ciascun Organo Associativo, senza preferenze e rispettando in ogni caso l’alternanza di genere nell’ordine di presentazione. Le liste di candidati per l’elezione del Consiglio Direttivo sono ammesse a condizione che il numero complessivo dei candidati sia non inferiore a 6 nominativi e non superiore a 8 nominativi. Le liste di candidati per l’elezione del Collegio dei Sindaci sono ammesse a condizione che il numero complessivo dei candidati sia non inferiore a 3 nominativi e non superiore a 6 nominativi. Le liste di candidati per l’elezione del Collegio dei Probiviri sono ammesse a condizione che il numero complessivo dei candidati sia non inferiore a 3 nominativi. Ciascun Socio può candidarsi ad un solo Organo Associativo. |
| ART. 6 Il Comitato Elettorale provvede a rendere note ai Soci del CCRS le candidature, mediante affissione delle stesse agli albi riservati alle comunicazioni per il Personale e tramite posta elettronica, almeno venti giorni prima della data fissata per le elezioni. Le liste vanno presentate al Comitato Elettorale entro e non oltre il 45° giorno dalla data di inizio delle elezioni e saranno pubblicizzate a tutti i Soci almeno 20 giorni prima della data citata. |
ART. 6 Il Comitato Elettorale provvede a rendere note ai Soci del CCRS le candidature, mediante affissione delle stesse agli albi riservati alle comunicazioni per il Personale e tramite posta elettronica, almeno venti giorni prima della data fissata per le elezioni. Le liste vanno presentate al Comitato Elettorale entro e non oltre il 45° giorno dalla data di inizio delle elezioni e saranno pubblicizzate a tutti i Soci almeno 20 giorni prima della data citata. |
| ART. 7 Le liste elettorali dovranno essere presentate con la sottoscrizione di almeno il 10% dei Soci presenti nel territorio di riferimento. Tali firme dovranno essere riconducibili ad almeno 2/3 delle Regioni del territorio stesso, con un massimo del 50% di firme che potranno provenire da una singola Regione. |
ART. 7 Le liste elettorali dovranno essere presentate con la sottoscrizione di almeno il 10% dei Soci presenti nel territorio di riferimento. Tali firme dovranno essere riconducibili ad almeno 2/3 delle Regioni del territorio stesso, con un massimo del 50% di firme che potranno provenire da una singola Regione. |
| ART 8 Le liste elettorali potranno prevedere la candidatura esclusivamente di persone che rivestano la qualità di Socio a norma dell’art. 8 dello Statuto. I candidati, che dovranno espressamente accettare gli incarichi, non possono figurare in più di una lista e devono essere candidati precisando nome e cognome, data di nascita e codice fiscale. La dichiarazione di accettazione della candidatura, corredata da un’autodichiarazione di conformità ai requisiti di eleggibilità, deve essere validata dalla firma e dall’indicazione degli estremi di un valido documento di riconoscimento e fotocopia dello stesso. |
ART 8 Le liste elettorali potranno prevedere la candidatura esclusivamente di persone che rivestano la qualità di Socio a norma dell’art. 8 dello Statuto. I candidati, che dovranno espressamente accettare gli incarichi, non possono figurare in più di una lista e devono essere candidati precisando nome e cognome, data di nascita e codice fiscale. La dichiarazione di accettazione della candidatura, corredata da un’autodichiarazione di conformità ai requisiti di eleggibilità, deve essere validata dalla firma e dall’indicazione degli estremi di un valido documento di riconoscimento e fotocopia dello stesso. |
| ART. 9 La votazione per le elezioni del Consiglio Direttivo, del Collegio dei Sindaci e dei Probiviri viene effettuata mediante apposite schede con prestampati i nominativi delle singole liste. Il Comitato Elettorale delibera in merito alle modalità relative alla stampa ed all’invio delle schede elettorali. Prima della relativa consegna tutte le schede vengono firmate da almeno due componenti del Comitato Elettorale. Ogni attività di scrutinio è da considerarsi valida se deliberata dalla maggioranza semplice dei componenti del Comitato stesso. Il voto in Assemblea dovrà essere espresso dai Soci con votazione diretta (presenza fisica), o per delega. Non è ammesso il voto per corrispondenza in base a quanto previsto dall’art. 11 dello Statuto. Le deleghe raccolte da un Socio possono essere in numero massimo di 5 deleghe e devono esprimere la medesima candidatura (pertanto ogni “gruppo” di deleghe esprimerà un massimo di sei preferenze). Le deleghe devono essere firmate dai singoli Soci e allorquando vi sia un voto per delega sarà necessario comunicarlo almeno 10 giorni prima al Comitato Elettorale il quale provvederà a verificarle ad a predisporre le schede di speciale formato nelle quali sarà indicato il numero dei Soci per cui il voto è espresso. ART. 10 Luogo, giorno ed orario di apertura e di chiusura della votazione debbono essere resi noti ai Soci votanti, mediante apposito comunicato. L’orario di votazione viene stabilito dal Comitato Elettorale in relazione al numero degli aventi diritto a partecipare alle votazioni. Sarà comunque predisposto che le operazioni di voto si esauriscano nella giornata prestabilita. Il Presidente del Comitato Elettorale adotta i provvedimenti necessari perché le operazioni di voto abbiano corso, senza intralcio per il normale lavoro, anche durante le ore in cui gli uffici sono aperti al pubblico. Lo stesso Presidente stabilisce altresì, al ricevimento di tutti i tabulati e delle relative buste contenenti le schede, inizio dell’operazione di spoglio. ART. 11 Il voto viene espresso mediante apposizione del segno “X” all’interno di una delle liste presenti nelle schede e nei limiti previsti dal precedente articolo. Espresso il voto, le schede, unitamente ad una copia firmata del tabulato dei Soci aventi diritto al voto, devono essere debitamente piegate secondo il tracciato ed inserite nell’apposita urna. ART. 12 Al Presidente del Comitato Elettorale è affidata la disciplina delle operazioni di spoglio. Di ogni eventuale questione o fatto degno di nota che si verifichi nel corso delle votazioni dev’essere fatta menzione nel verbale che è compilato a chiusura delle operazioni. In caso non siano state ultimate le operazioni di spoglio al termine del giorno e dell’orario stabilito, lo stesso Presidente deve sospendere tutte le operazioni e chiudere l’urna con l’apposizione di un sigillo; l’urna, poi, dev’essere depositata, alla presenza della maggioranza dei componenti del Comitato, in un locale sicuro, insieme agli elenchi e alle schede già scrutinate che saranno state raccolte in una busta chiusa e sigillata. Il mattino successivo, prima delle operazioni di spoglio, il Presidente e gli altri membri del Comitato provvedono al ritiro dell’urna contenente le schede e, previa constatazione dell’integrità dei sigilli apposti la sera precedente, procedono a toglierli per proseguire l’operazione di spoglio. Di tutto ciò viene fatta espressa menzione nel verbale da compilare a chiusura delle operazioni di spoglio giornaliere. Il Presidente è responsabile della custodia del seggio e della corretta esecuzione delle operazioni elettorali. |
ART. 9 La votazione per le elezioni del Consiglio Direttivo, del Collegio dei Sindaci e dei Probiviri viene effettuata per via informatica, avvalendosi di un unico sistema di voto; le istruzioni, le modalità di accesso alla documentazione nonché gli orari di accesso al voto verranno pubblicati sul sito WEB del CCRS. Per l’esercizio del voto verranno comunicate le credenziali a ciascun votante per posta elettronica ovvero per lettera in caso di mancanza di un recapito di posta elettronica. L’elenco di tutti gli aventi diritto al voto viene fornito dal CCRS al gestore della procedura di votazione attraverso i canali informatici appositamente previsti.
ART. 10 ART. 11 ART. 12
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| ART. 13 Alla fine dello scrutinio, i membri del Comitato Elettorale incaricati della registrazione delle preferenze eseguono ciascuno per proprio conto, il computo dei voti riportati dalle varie liste e controllano fra loro i risultati. In caso di divergenza si procede a nuova lettura. Delle operazioni di scrutinio viene, quindi, steso dal Segretario dettagliato verbale. Il Presidente del Comitato Elettorale, in assenza di controversie o contestazioni, proclama gli eletti sulla base del maggior numero dei voti riportati sino a copertura dei posti previsti per il Consiglio Direttivo, il Collegio dei Sindaci e dei Probiviri dandone atto nel proprio verbale. |
ART. 13 Alla fine dello scrutinio, i membri del Comitato Elettorale verificano il computo dei voti riportati dalle varie liste e controllano fra loro i risultati. Delle operazioni di scrutinio viene, quindi, steso dal Segretario dettagliato verbale. Il Presidente del Comitato Elettorale, in assenza di controversie o contestazioni, proclama gli eletti sulla base del maggior numero dei voti riportati sino a copertura dei posti previsti per il Consiglio Direttivo, il Collegio dei Sindaci e dei Probiviri dandone atto nel proprio verbale |
| ART. 14 Il Comitato Elettorale, al termine delle operazioni di cui all’articolo precedente, provvede a sigillare in un unico piego tutto il materiale (esclusi i verbali); il piego sigillato, viene conservato dall’Organo Associativo per almeno sei mesi garantendone l’integrità. Il Comitato Elettorale, non appena in possesso dei dati di competenza provvederà a: i) decidere su eventuali ricorsi; ii) assegnare o annullare le eventuali schede contestata; iii) proclamare gli eletti; iv) darne comunicazione agli eletti. Il Comitato Elettorale dà notizia dei risultati elettorali e, di conseguenza, degli eletti mediante comunicazione sul proprio sito web, con apposito comunicato appeso nelle bacheche dei CCRS, con messaggio di posta elettronica ai Soci. A partire dalla data di proclamazione degli eletti, i nuovi Organi risulteranno operativi. Il primo degli eletti del Consiglio Direttivo, d’intesa con gli altri componenti dello stesso Organo, provvederà a convocare la prima Assemblea. Nel caso si rendesse vacante prima dell’insediamento, per qualsiasi motivo, un posto negli Organi del CCRS, sarà chiamato a coprirlo quel Socio che alle elezioni è risultato il primo dei non eletti individuato rispettando l’ordine numerico dei componenti presenti |
ART. 14 Il Comitato Elettorale, al termine delle operazioni di cui all’articolo precedente, provvede a consegnare la documentazione all’Organo Associativo che la conserverà per almeno sei mesi garantendone l’integrità. Il Comitato Elettorale, non appena in possesso dei dati di competenza provvederà a: i) decidere su eventuali ricorsi; ii) assegnare o annullare le eventuali schede contestata; iii) proclamare gli eletti; iv) darne comunicazione agli eletti. Il Comitato Elettorale dà notizia dei risultati elettorali e, di conseguenza, degli eletti mediante comunicazione sul proprio sito web, con apposito comunicato appeso nelle bacheche dei CCRS, con messaggio di posta elettronica ai Soci. A partire dalla data di proclamazione degli eletti, i nuovi Organi risulteranno operativi. Il primo degli eletti del Consiglio Direttivo, d’intesa con gli altri componenti dello stesso Organo, provvederà a convocare la prima Assemblea. Nel caso si rendesse vacante prima dell’insediamento, per qualsiasi motivo, un posto negli Organi del CCRS, sarà chiamato a coprirlo quel Socio che alle elezioni è risultato il primo dei non eletti individuato rispettando l’ordine numerico dei componenti presenti |
| ART. 15 Su qualsiasi controversia, quesito o contestazione, come pure su quanto non previsto dal presente Regolamento, nonché sulla interpretazione, applicazione ed esecuzione del Regolamento stesso decide a maggioranza semplice il Comitato Elettorale. |
ART. 15 Su qualsiasi controversia, quesito o contestazione, come pure su quanto non previsto dal presente Regolamento, nonché sulla interpretazione, applicazione ed esecuzione del Regolamento stesso decide a maggioranza semplice il Comitato Elettorale. |
| ART. 16 Composizione del Consiglio Direttivo. Saranno proclamati eletti tutti i componenti della lista che avrà raggiunto il maggior numero di voti. Nel caso di presentazione alle elezioni di un’unica lista elettorale il Consiglio Direttivo sarà composto esclusivamente dai candidati appartenenti a tale lista. Nel caso in cui, invece, siano state presentate più liste elettorali, si procederà alla copertura di ulteriori seggi nel Consiglio Direttivo che saranno assegnati rispettando l’ordine numerico dei componenti presenti nella lista. Le liste che non ottengano almeno il 5% dei voti espressi non avranno diritto ad un seggio nel Consiglio Direttivo. |
ART. 16 Composizione del Consiglio Direttivo. Saranno proclamati eletti tutti i componenti della lista che avrà raggiunto il maggior numero di voti. Nel caso di presentazione alle elezioni di un’unica lista elettorale il Consiglio Direttivo sarà composto esclusivamente dai candidati appartenenti a tale lista. Nel caso in cui, invece, siano state presentate più liste elettorali, si procederà alla copertura di ulteriori seggi nel Consiglio Direttivo che saranno assegnati rispettando l’ordine numerico dei componenti presenti nella lista. Le liste che non ottengano almeno il 5% dei voti espressi non avranno diritto ad un seggio nel Consiglio Direttivo. |
| ART. 17 Composizione del Collegio dei Sindaci. Saranno proclamati sindaci effettivi, nel caso di presentazione di una sola lista elettorale, i primi tre componenti della lista e sindaci supplenti gli ultimi tre componenti della lista. Nel caso di presentazione di più liste elettorali, saranno proclamati sindaci effettivi i primi due candidati della lista che avrà ricevuto il maggior numero di voti e il primo candidato della seconda lista per numero di voti ottenuti. I sindaci supplenti saranno proclamati eletti attribuendo il numero di seggi da coprire a tutte le liste ammesse proporzionalmente ai voti dalle stesse ottenuti. |
ART. 17 Composizione del Collegio dei Sindaci. Saranno proclamati sindaci effettivi, nel caso di presentazione di una sola lista elettorale, i primi tre componenti della lista e sindaci supplenti gli ultimi tre componenti della lista. Nel caso di presentazione di più liste elettorali, saranno proclamati sindaci effettivi i primi due candidati della lista che avrà ricevuto il maggior numero di voti e il primo candidato della seconda lista per numero di voti ottenuti. I sindaci supplenti saranno proclamati eletti attribuendo il numero di seggi da coprire a tutte le liste ammesse proporzionalmente ai voti dalle stesse ottenuti. |
| ART. 18 Composizione del Collegio dei Probiviri. Nel caso di presentazione di una sola lista elettorale, saranno proclamati eletti i componenti di tale lista. Nel caso di presentazione di più liste elettorali, saranno proclamati eletti i primi due candidati della lista che avrà ricevuto il maggior numero di voti e il primo candidato della seconda lista per numero di voti ottenuti. |
ART. 18 Composizione del Collegio dei Probiviri. Nel caso di presentazione di una sola lista elettorale, saranno proclamati eletti i componenti di tale lista. Nel caso di presentazione di più liste elettorali, saranno proclamati eletti i primi due candidati della lista che avrà ricevuto il maggior numero di voti e il primo candidato della seconda lista per numero di voti ottenuti. |


