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Circolo culturale ricreativo e sportivo BNL dei dipendenti del gruppo BNL del Sud Italia

Modifiche regolamento elettorale Cral BNL

27/02/2025

 

TESTO VIGENTE PROPOSTA MODIFICA
ART. 1
Le elezioni per il Consiglio Direttivo, il
Collegio dei Sindaci ed il Collegio dei
Probiviri del CIRCOLO CULTURALE,
RICREATIVO E SPORTIVO DEI
DIPENDENTI DEL GRUPPO BNL
“CCRS SUD GRUPPO BNL” (di
seguito indicati come “gli Organi
Associativi”) sono indette dal Presidente
del Consiglio Direttivo ogni 4 (quattro)
esercizi con “Avviso” che viene:
• esposto almeno 30 (trenta) giorni
lavorativi prima della data fissata
per la loro elezione a cura del
Consiglio Direttivo costituito ai
sensi dell’articolo 13 dello Statuto
nelle bacheche del Circolo e delle
Sezioni Territoriali e
• comunicato via mail tramite posta
elettronica ai soci che hanno
comunicato il loro indirizzo, con
richiesta di risposta di avvenuta
ricezione entro 5 giorni, ovvero
• comunicato – entro 5 giorni dalla
pubblicazione - a mezzo posta
ordinaria presso il domicilio dei
soci che non hanno provveduto a
rispondere alla mail o che non
hanno comunicato un indirizzo mail.
Il Consiglio Direttivo, almeno 3 mesi
prima della scadenza degli organi, con
apposita delibera indice l’Assemblea dei
Soci per la designazione del Comitato
Elettorale e provvede a fissare la data di
svolgimento delle elezioni.
-
ART. 1
Le elezioni per il Consiglio Direttivo, il
Collegio dei Sindaci ed il Collegio dei
Probiviri del CIRCOLO CULTURALE,
RICREATIVO E SPORTIVO DEI
DIPENDENTI DEL GRUPPO BNL
“CCRS SUD GRUPPO BNL” (di
seguito indicati come “gli Organi
Associativi”) sono indette dal Presidente
del Consiglio Direttivo ogni 4 (quattro)
esercizi con “Avviso” che viene:
• esposto almeno 30 (trenta) giorni
lavorativi prima della data fissata
per la loro elezione a cura del
Consiglio Direttivo costituito ai
sensi dell’articolo 13 dello Statuto
nelle bacheche del Circolo e delle
Sezioni Territoriali e
• comunicato via mail tramite posta
elettronica ai soci che hanno
comunicato il loro indirizzo, con
richiesta di risposta di avvenuta
ricezione entro 5 giorni, ovvero
• comunicato – entro 5 giorni dalla
pubblicazione - a mezzo posta
ordinaria presso il domicilio dei
soci che non hanno provveduto a
rispondere alla mail o che non
hanno comunicato un indirizzo mail.
Il Consiglio Direttivo, almeno 3 mesi
prima della scadenza degli organi, con
apposita delibera indice l’Assemblea dei
Soci per la designazione del Comitato
Elettorale e provvede a fissare la data di
svolgimento delle elezioni.
ART. 2
L’Assemblea dei soci è convocata
almeno due mesi prima della data di
svolgimento delle elezioni.
Essa designa, tra i Soci, i membri del
Comitato Elettorale in numero di 7 (sette)
membri e 7 (sette) supplenti.
I componenti del Comitato Elettorale
eleggono tra di loro un Presidente ed un
Segretario.
I componenti del Comitato Elettorale non
possono proporre la propria candidatura
alle cariche sociali.
Il Comitato Elettorale si riunisce per il
tempo strettamente necessario
all’adempimento delle incombenze
elettorali.
ART. 2
L’Assemblea dei soci è convocata
almeno due mesi prima della data di
svolgimento delle elezioni.
Essa designa, tra i Soci, i membri del
Comitato Elettorale in numero di 7 (sette)
membri e 7 (sette) supplenti.
I componenti del Comitato Elettorale
eleggono tra di loro un Presidente ed un
Segretario.
I componenti del Comitato Elettorale non
possono proporre la propria candidatura
alle cariche sociali.
Il Comitato Elettorale si riunisce per il
tempo strettamente necessario
all’adempimento delle incombenze
elettorali.
ART. 3
A norma dell’art. 12 dello Statuto del
CCRS, hanno diritto di partecipare alle
votazioni tutti i Soci del Circolo di cui
all’art. 8 dello Statuto
ART. 3
A norma dell’art. 12 dello Statuto del
CCRS, hanno diritto di partecipare alle
votazioni tutti i Soci del Circolo di cui
all’art. 8 dello Statuto
ART. 4
Il Comitato Elettorale individua i locali nei
quali dovranno svolgersi le operazioni di
spoglio a cura del Comitato stesso,
preferibilmente tra quelli posti a
disposizione dal Circolo.
ART. 4
Il Comitato Elettorale individua i locali nei
quali dovranno svolgersi le operazioni di
spoglio a cura del Comitato stesso,
preferibilmente tra quelli posti a
disposizione dal Circolo.
ART. 5
Le candidature agli Organi Associativi
devono essere presentate al Comitato
Elettorale.
Non sono ammesse candidature singole
ma queste devono essere presentate
mediante lista/e bloccata/e, specifica per
ciascun Organo Associativo, senza
preferenze e rispettando in ogni caso
l’alternanza di genere nell’ordine di
presentazione.
Le liste di candidati per l’elezione del
Consiglio Direttivo sono ammesse a
condizione che il numero complessivo
dei candidati sia non inferiore a 6
nominativi e non superiore a 8
nominativi.
Le liste di candidati per l’elezione del
Collegio dei Sindaci sono ammesse a
condizione che il numero complessivo
dei candidati sia non inferiore a 3
nominativi e non superiore a 6
nominativi.
Le liste di candidati per l’elezione del
Collegio dei Probiviri sono ammesse a
condizione che il numero complessivo
dei candidati sia non inferiore a 3
nominativi.
Ciascun Socio può candidarsi ad un solo
Organo Associativo.
ART. 5
Le candidature agli Organi Associativi
devono essere presentate al Comitato
Elettorale.
Non sono ammesse candidature singole
ma queste devono essere presentate
mediante lista/e bloccata/e, specifica per
ciascun Organo Associativo, senza
preferenze e rispettando in ogni caso
l’alternanza di genere nell’ordine di
presentazione.
Le liste di candidati per l’elezione del
Consiglio Direttivo sono ammesse a
condizione che il numero complessivo
dei candidati sia non inferiore a 6
nominativi e non superiore a 8
nominativi.
Le liste di candidati per l’elezione del
Collegio dei Sindaci sono ammesse a
condizione che il numero complessivo
dei candidati sia non inferiore a 3
nominativi e non superiore a 6
nominativi.
Le liste di candidati per l’elezione del
Collegio dei Probiviri sono ammesse a
condizione che il numero complessivo
dei candidati sia non inferiore a 3
nominativi.
Ciascun Socio può candidarsi ad un solo
Organo Associativo.
ART. 6
Il Comitato Elettorale provvede a rendere
note ai Soci del CCRS le candidature,
mediante affissione delle stesse agli albi
riservati alle comunicazioni per il
Personale e tramite posta elettronica,
almeno venti giorni prima della data
fissata per le elezioni.
Le liste vanno presentate al Comitato
Elettorale entro e non oltre il 45° giorno
dalla data di inizio delle elezioni e
saranno pubblicizzate a tutti i Soci
almeno 20 giorni prima della data citata.
ART. 6
Il Comitato Elettorale provvede a rendere
note ai Soci del CCRS le candidature,
mediante affissione delle stesse agli albi
riservati alle comunicazioni per il
Personale e tramite posta elettronica,
almeno venti giorni prima della data
fissata per le elezioni.
Le liste vanno presentate al Comitato
Elettorale entro e non oltre il 45° giorno
dalla data di inizio delle elezioni e
saranno pubblicizzate a tutti i Soci
almeno 20 giorni prima della data citata.
ART. 7
Le liste elettorali dovranno essere
presentate con la sottoscrizione di
almeno il 10% dei Soci presenti nel
territorio di riferimento.
Tali firme dovranno essere riconducibili
ad almeno 2/3 delle Regioni del territorio
stesso, con un massimo del 50% di firme
che potranno provenire da una singola
Regione.
ART. 7
Le liste elettorali dovranno essere
presentate con la sottoscrizione di
almeno il 10% dei Soci presenti nel
territorio di riferimento.
Tali firme dovranno essere riconducibili
ad almeno 2/3 delle Regioni del territorio
stesso, con un massimo del 50% di firme
che potranno provenire da una singola
Regione.
ART 8
Le liste elettorali potranno prevedere la
candidatura esclusivamente di persone
che rivestano la qualità di Socio a norma
dell’art. 8 dello Statuto.
I candidati, che dovranno
espressamente accettare gli incarichi,
non possono figurare in più di una lista e
devono essere candidati precisando
nome e cognome, data di nascita e
codice fiscale.
La dichiarazione di accettazione della
candidatura, corredata da
un’autodichiarazione di conformità ai
requisiti di eleggibilità, deve essere
validata dalla firma e dall’indicazione
degli estremi di un valido documento di
riconoscimento e fotocopia dello stesso.
ART 8
Le liste elettorali potranno prevedere la
candidatura esclusivamente di persone
che rivestano la qualità di Socio a norma
dell’art. 8 dello Statuto.
I candidati, che dovranno
espressamente accettare gli incarichi,
non possono figurare in più di una lista e
devono essere candidati precisando
nome e cognome, data di nascita e
codice fiscale.
La dichiarazione di accettazione della
candidatura, corredata da
un’autodichiarazione di conformità ai
requisiti di eleggibilità, deve essere
validata dalla firma e dall’indicazione
degli estremi di un valido documento di
riconoscimento e fotocopia dello stesso.
ART. 9
La votazione per le elezioni del Consiglio
Direttivo, del Collegio dei Sindaci e dei
Probiviri viene effettuata mediante
apposite schede con prestampati i
nominativi delle singole liste.
Il Comitato Elettorale delibera in merito
alle modalità relative alla stampa ed
all’invio delle schede elettorali. Prima
della relativa consegna tutte le schede
vengono firmate da almeno due
componenti del Comitato Elettorale.
Ogni attività di scrutinio è da considerarsi
valida se deliberata dalla maggioranza
semplice dei componenti del Comitato
stesso.
Il voto in Assemblea dovrà essere
espresso dai Soci con votazione diretta
(presenza fisica), o per delega. Non è
ammesso il voto per corrispondenza in
base a quanto previsto dall’art. 11 dello
Statuto.
Le deleghe raccolte da un Socio possono
essere in numero massimo di 5 deleghe
e devono esprimere la medesima
candidatura (pertanto ogni “gruppo” di
deleghe esprimerà un massimo di sei
preferenze).
Le deleghe devono essere firmate dai
singoli Soci e allorquando vi sia un voto
per delega sarà necessario comunicarlo
almeno 10 giorni prima al Comitato
Elettorale il quale provvederà a
verificarle ad a predisporre le schede di speciale formato nelle quali sarà indicato
il numero dei Soci per cui il voto è
espresso.
ART. 10
Luogo, giorno ed orario di apertura e di
chiusura della votazione debbono essere
resi noti ai Soci votanti, mediante
apposito comunicato.
L’orario di votazione viene stabilito dal
Comitato Elettorale in relazione al
numero degli aventi diritto a partecipare
alle votazioni. Sarà comunque
predisposto che le operazioni di voto si
esauriscano nella giornata prestabilita.
Il Presidente del Comitato Elettorale
adotta i provvedimenti necessari perché
le operazioni di voto abbiano corso,
senza intralcio per il normale lavoro,
anche durante le ore in cui gli uffici sono
aperti al pubblico.
Lo stesso Presidente stabilisce altresì, al
ricevimento di tutti i tabulati e delle
relative buste contenenti le schede, inizio
dell’operazione di spoglio.
ART. 11
Il voto viene espresso mediante
apposizione del segno “X” all’interno di
una delle liste presenti nelle schede e nei
limiti previsti dal precedente articolo.
Espresso il voto, le schede, unitamente
ad una copia firmata del tabulato dei Soci
aventi diritto al voto, devono essere
debitamente piegate secondo il tracciato
ed inserite nell’apposita urna.
ART. 12
Al Presidente del Comitato Elettorale è
affidata la disciplina delle operazioni di
spoglio. Di ogni eventuale questione o
fatto degno di nota che si verifichi nel
corso delle votazioni dev’essere fatta
menzione nel verbale che è compilato a
chiusura delle operazioni.
In caso non siano state ultimate le
operazioni di spoglio al termine del
giorno e dell’orario stabilito, lo stesso
Presidente deve sospendere tutte le
operazioni e chiudere l’urna con
l’apposizione di un sigillo; l’urna, poi,
dev’essere depositata, alla presenza
della maggioranza dei componenti del
Comitato, in un locale sicuro, insieme
agli elenchi e alle schede già scrutinate
che saranno state raccolte in una busta
chiusa e sigillata.
Il mattino successivo, prima delle
operazioni di spoglio, il Presidente e gli
altri membri del Comitato provvedono al
ritiro dell’urna contenente le schede e,
previa constatazione dell’integrità dei
sigilli apposti la sera precedente,
procedono a toglierli per proseguire
l’operazione di spoglio.
Di tutto ciò viene fatta espressa
menzione nel verbale da compilare a
chiusura delle operazioni di spoglio
giornaliere.
Il Presidente è responsabile della
custodia del seggio e della corretta
esecuzione delle operazioni elettorali.
ART. 9
La votazione per le elezioni del Consiglio
Direttivo, del Collegio dei Sindaci e dei
Probiviri viene effettuata per via
informatica, avvalendosi di un unico
sistema di voto; le istruzioni, le modalità
di accesso alla documentazione nonché
gli orari di accesso al voto verranno
pubblicati sul sito WEB del CCRS.
Per l’esercizio del voto verranno
comunicate le credenziali a ciascun
votante per posta elettronica ovvero per
lettera in caso di mancanza di un recapito
di posta elettronica.
L’elenco di tutti gli aventi diritto al voto
viene fornito dal CCRS al gestore della
procedura di votazione attraverso i canali
informatici appositamente previsti. 

 

 

 

ART. 10
Luogo, giorno ed orario di apertura e di
chiusura della votazione debbono essere
resi noti ai Soci votanti, mediante
apposito comunicato.
L’orario di votazione viene stabilito dal
Comitato Elettorale in relazione al
numero degli aventi diritto a partecipare
alle votazioni. Sarà comunque
predisposto che le operazioni di voto si
esauriscano nella giornata prestabilita.
Il Presidente del Comitato Elettorale
adotta i provvedimenti necessari perché
le operazioni di voto abbiano corso,
senza intralcio per il normale lavoro,
anche durante le ore in cui gli uffici sono
aperti al pubblico.
Lo stesso Presidente stabilisce altresì, al
termine del periodo valido stabilito per
votare, l’inizio dell’operazione di spoglio.

ART. 11
Il voto viene espresso mediante
selezione della lista o del singolo
nominativo presenti all’interno, nei limiti
previsti dal precedente articolo.
Espresso il voto, si riceverà un
messaggio con la conferma
dell’avvenuta votazione.

ART. 12
Al Presidente del Comitato Elettorale è
affidata la disciplina delle operazioni di
spoglio. Di ogni eventuale questione o
fatto degno di nota che si verifichi nel
corso delle votazioni dev’essere fatta
menzione nel verbale che è compilato a
chiusura delle operazioni.
Il Presidente è responsabile della
custodia del seggio e della corretta
esecuzione delle operazioni elettorali.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ART. 13
Alla fine dello scrutinio, i membri del
Comitato Elettorale incaricati della
registrazione delle preferenze eseguono
ciascuno per proprio conto, il computo
dei voti riportati dalle varie liste e
controllano fra loro i risultati. In caso di
divergenza si procede a nuova lettura.
Delle operazioni di scrutinio viene,
quindi, steso dal Segretario dettagliato
verbale.
Il Presidente del Comitato Elettorale, in
assenza di controversie o contestazioni,
proclama gli eletti sulla base del maggior
numero dei voti riportati sino a copertura
dei posti previsti per il Consiglio Direttivo,
il Collegio dei Sindaci e dei Probiviri
dandone atto nel proprio verbale.
ART. 13
Alla fine dello scrutinio, i membri del
Comitato Elettorale verificano il computo
dei voti riportati dalle varie liste e
controllano fra loro i risultati.
Delle operazioni di scrutinio viene,
quindi, steso dal Segretario dettagliato
verbale.
Il Presidente del Comitato Elettorale, in
assenza di controversie o contestazioni,
proclama gli eletti sulla base del maggior
numero dei voti riportati sino a copertura
dei posti previsti per il Consiglio Direttivo,
il Collegio dei Sindaci e dei Probiviri
dandone atto nel proprio verbale
ART. 14
Il Comitato Elettorale, al termine delle
operazioni di cui all’articolo precedente,
provvede a sigillare in un unico piego
tutto il materiale (esclusi i verbali); il
piego sigillato, viene conservato
dall’Organo Associativo per almeno sei
mesi garantendone l’integrità.
Il Comitato Elettorale, non appena in
possesso dei dati di competenza
provvederà a:
i) decidere su eventuali ricorsi;
ii) assegnare o annullare le eventuali
schede contestata;
iii) proclamare gli eletti;
iv) darne comunicazione agli eletti.
Il Comitato Elettorale dà notizia dei
risultati elettorali e, di conseguenza, degli eletti mediante comunicazione sul
proprio sito web, con apposito
comunicato appeso nelle bacheche dei
CCRS, con messaggio di posta
elettronica ai Soci.
A partire dalla data di proclamazione
degli eletti, i nuovi Organi risulteranno
operativi.
Il primo degli eletti del Consiglio Direttivo,
d’intesa con gli altri componenti dello
stesso Organo, provvederà a convocare
la prima Assemblea.
Nel caso si rendesse vacante prima
dell’insediamento, per qualsiasi motivo,
un posto negli Organi del CCRS, sarà
chiamato a coprirlo quel Socio che alle
elezioni è risultato il primo dei non eletti
individuato rispettando l’ordine numerico
dei componenti presenti
ART. 14
Il Comitato Elettorale, al termine delle
operazioni di cui all’articolo precedente,
provvede a consegnare la
documentazione all’Organo Associativo
che la conserverà per almeno sei mesi
garantendone l’integrità.
Il Comitato Elettorale, non appena in
possesso dei dati di competenza
provvederà a:
i) decidere su eventuali ricorsi;
ii) assegnare o annullare le eventuali
schede contestata;
iii) proclamare gli eletti;
iv) darne comunicazione agli eletti.
Il Comitato Elettorale dà notizia dei
risultati elettorali e, di conseguenza, degli
eletti mediante comunicazione sul proprio sito web, con apposito
comunicato appeso nelle bacheche dei
CCRS, con messaggio di posta
elettronica ai Soci.
A partire dalla data di proclamazione
degli eletti, i nuovi Organi risulteranno
operativi.
Il primo degli eletti del Consiglio Direttivo,
d’intesa con gli altri componenti dello
stesso Organo, provvederà a convocare
la prima Assemblea.
Nel caso si rendesse vacante prima
dell’insediamento, per qualsiasi motivo,
un posto negli Organi del CCRS, sarà
chiamato a coprirlo quel Socio che alle
elezioni è risultato il primo dei non eletti
individuato rispettando l’ordine numerico
dei componenti presenti
ART. 15
Su qualsiasi controversia, quesito o
contestazione, come pure su quanto non
previsto dal presente Regolamento,
nonché sulla interpretazione,
applicazione ed esecuzione del
Regolamento stesso decide a
maggioranza semplice il Comitato
Elettorale.
ART. 15
Su qualsiasi controversia, quesito o
contestazione, come pure su quanto non
previsto dal presente Regolamento,
nonché sulla interpretazione,
applicazione ed esecuzione del
Regolamento stesso decide a
maggioranza semplice il Comitato
Elettorale.
ART. 16
Composizione del Consiglio Direttivo.
Saranno proclamati eletti tutti i
componenti della lista che avrà raggiunto
il maggior numero di voti.
Nel caso di presentazione alle elezioni di
un’unica lista elettorale il Consiglio
Direttivo sarà composto esclusivamente
dai candidati appartenenti a tale lista.
Nel caso in cui, invece, siano state
presentate più liste elettorali, si
procederà alla copertura di ulteriori seggi
nel Consiglio Direttivo che saranno
assegnati rispettando l’ordine numerico
dei componenti presenti nella lista. Le
liste che non ottengano almeno il 5% dei
voti espressi non avranno diritto ad un
seggio nel Consiglio Direttivo.
ART. 16
Composizione del Consiglio Direttivo.
Saranno proclamati eletti tutti i
componenti della lista che avrà raggiunto
il maggior numero di voti.
Nel caso di presentazione alle elezioni di
un’unica lista elettorale il Consiglio
Direttivo sarà composto esclusivamente
dai candidati appartenenti a tale lista.
Nel caso in cui, invece, siano state
presentate più liste elettorali, si
procederà alla copertura di ulteriori seggi
nel Consiglio Direttivo che saranno
assegnati rispettando l’ordine numerico
dei componenti presenti nella lista. Le
liste che non ottengano almeno il 5% dei
voti espressi non avranno diritto ad un
seggio nel Consiglio Direttivo.
ART. 17
Composizione del Collegio dei Sindaci.
Saranno proclamati sindaci effettivi, nel
caso di presentazione di una sola lista
elettorale, i primi tre componenti della
lista e sindaci supplenti gli ultimi tre
componenti della lista.
Nel caso di presentazione di più liste
elettorali, saranno proclamati sindaci
effettivi i primi due candidati della lista
che avrà ricevuto il maggior numero di
voti e il primo candidato della seconda
lista per numero di voti ottenuti. I sindaci
supplenti saranno proclamati eletti
attribuendo il numero di seggi da coprire
a tutte le liste ammesse
proporzionalmente ai voti dalle stesse
ottenuti.
ART. 17
Composizione del Collegio dei Sindaci.
Saranno proclamati sindaci effettivi, nel
caso di presentazione di una sola lista
elettorale, i primi tre componenti della
lista e sindaci supplenti gli ultimi tre
componenti della lista.
Nel caso di presentazione di più liste
elettorali, saranno proclamati sindaci
effettivi i primi due candidati della lista
che avrà ricevuto il maggior numero di
voti e il primo candidato della seconda
lista per numero di voti ottenuti. I sindaci
supplenti saranno proclamati eletti
attribuendo il numero di seggi da coprire
a tutte le liste ammesse
proporzionalmente ai voti dalle stesse
ottenuti.
ART. 18
Composizione del Collegio dei Probiviri.
Nel caso di presentazione di una sola
lista elettorale, saranno proclamati eletti i
componenti di tale lista.
Nel caso di presentazione di più liste
elettorali, saranno proclamati eletti i primi
due candidati della lista che avrà ricevuto
il maggior numero di voti e il primo
candidato della seconda lista per numero
di voti ottenuti.
ART. 18
Composizione del Collegio dei Probiviri.
Nel caso di presentazione di una sola
lista elettorale, saranno proclamati eletti i
componenti di tale lista.
Nel caso di presentazione di più liste
elettorali, saranno proclamati eletti i primi
due candidati della lista che avrà ricevuto
il maggior numero di voti e il primo
candidato della seconda lista per numero
di voti ottenuti.
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